1. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della
a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.