Art. 10.
(Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi).

      1. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della

 

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cessione si trova, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:

          a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;

          b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

          c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.